La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce il “danno biologico”, come “la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, precisando che “il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”.
La giurisprudenza ha
elaborato la
categoria del danno biologico per il risarcimento di menomazioni
temporanee e/o permanenti all'integrità psico-fisica della persona,
esplicanti una incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Ciò indipendentemente dal reddito, applicando la medesima metodologia valutativa per tutti.
“Nella determinazione
del danno alla persona,
il danno biologico e
quello patrimoniale
attengono a due
distinte sfere di riferimento riguardando il primo il diritto
alla salute, il secondo la capacità di produrre reddito, con
la conseguente necessità di procedere a due distinte liquidazioni,
dovendosi avere riguardo per il danno patrimoniale alla riduzione
della capacità di guadagni e per il danno biologico prevalentemente
alla gravità della inabilità. ” (CASS., N. 3539 DEL 15/4/1996).