Studio Medicina Assicurativa Mba – danno biologico, lesioni e inabilità

AREA RISERVATA

(Utenti già registrati)

Email
Password

» Password dimentica?


Effettua la registrazione



Latest News
Nel sito web www.mbastudio.eu è possibile inviare la propria richiesta con la relativa...
 
Perizia online - Registrati
Attività / Danno biologico

La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce il “danno  biologico”, come “la lesione alla integrità psicofisica della  persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, precisando che “il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”.


La giurisprudenza ha elaborato la categoria del danno biologico per il risarcimento di menomazioni temporanee e/o permanenti all'integrità psico-fisica della persona, esplicanti una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

 

Ciò indipendentemente dal reddito, applicando la medesima metodologia valutativa per tutti.


“Nella determinazione del danno alla persona, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento riguardando il primo il diritto alla salute, il secondo la capacità di produrre reddito, con la conseguente necessità di procedere a due distinte liquidazioni, dovendosi avere riguardo per il danno patrimoniale alla riduzione della capacità di guadagni e per il danno biologico prevalentemente alla gravità della inabilità. ” (CASS., N. 3539  DEL 15/4/1996).